Art. 5.
(Istituzione del Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'AICA, e si avvale del supporto del Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      2. Il Comitato verifica il rispetto degli standard internazionali prefissati nel rilascio delle certificazioni.
      3. Il Comitato definisce con propria deliberazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'equiparazione tra i livelli di certificazione ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Lo stesso Comitato provvede all'aggiornamento dell'equiparazione che si renda necessario a seguito dell'evoluzione degli standard ECDL e dell'evoluzione delle qualifiche professionali.